Il nostro ordinamento giuridico stabilisce che qualsiasi bene acquistato e lasciato in deposito presso il venditore è già di proprietà dell'acquirente, anche se non è stato totalmente pagato.
Rimane quindi chiaro che non esiste un termine di scadenza entro il quale l'acquirente deve perfezionare la vendita con il pagamento del residuo e il contestuale ritiro del bene.
Bisogna far comunque presente che il venditore ha l'eventuale facoltà di scegliere a sua discrezione tra due differenti diciture, non obbligatorie, che può apporre sulla ricevuta che per legge è tenuto a rilasciare all'acquirente:
- Acconto
- Caparra confirmatoria
Nel caso quindi la ricevuta porti la dicitura "acconto" viene in sostanza stabilito il principio di cui sopra, in virtù del quale il bene acquistato deve essere considerato già da quel momento di proprietà dell'acquirente.
Nel caso invece la ricevuta porti la dicitura "caparra confirmatoria" e vi sia la data entro la quale deve avvenire il pagamento a saldo del prezzo totale, si è difronte ad un semplice compromesso nel quale l'acquisto non può dirsi affatto perfezionato e la data fissata è da considerarsi a tutti gli effetti come un termine perentorio.
Nel caso quindi l'acquirente non rispetti questo termine perde il diritto alla caparra versata e il venditore sarà altresì legittimato alla vendita del prodotto ad un altro acquirente sin dal giorno dopo la scadenza indicata sulla ricevuta.